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Fondo salvaguardia imprese: al via le domande dal 2 febbraio

Fondo salvaguardia imprese: al via le domande dal 2 febbraio

Fondo salvaguardia imprese: al via le domande dal 2 febbraio

Il 20 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Mise con le modalità di accesso al Fondo salvaguardia imprese, previsto dall'articolo 43 del Dl 34/2020, con una dotazione di 300 milioni di euro, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021.

La domanda di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it

In allegato al decreto sono stati pubblicati i formulari utilizzabili e le modalità di presentazione del piano di ristrutturazione riguardante la propria impresa.

Ricordiamo che possono beneficiare di tali interventi le imprese versanti in uno stato di difficoltà economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico e che:

  • sono titolari di marchi storici di interesse nazionale;
  • sono costituite in forma di societa' di capitali e hanno  un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250. Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori  consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unita' locali dislocate sul territorio nazionale;
  • indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale

La domanda di accesso al Fondo deve contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività di impresa.

L’istruttoria verrà effettuata da Invitalia entro 90 giorni, con valutazione volta alla verifica della completezza della documentazione, la sussistenza dei requisiti e la valutazione dell’impatto sui profili occupazionali.

Qualora l'esito dell'istruttoria fosse positivo si prospetta:

  • nel caso di intervento in imprese non in difficoltà, Invitalia interviene in equity con modalità pari passu con almeno un investitore privato indipendente, con un apporto di almeno il 30% della complessiva operazione nel capitale di rischio.
  • nel caso di intervento in imprese in difficoltà, l’impresa proponente deve garantire un livello sufficiente di contributo proprio per la copertura dei costi previsti nel programma di ristrutturazione secondo le seguenti percentuali: almeno il 25% piccole imprese, 40% medie imprese, 50% grandi imprese

Ma oltre all’intervento nel capitale di rischio può essere prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto per il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro.

Invitalia attraverso la partecipazione negli organi sociali può monitorare l'impresa proponente la ristrutturazione

L’erogazione dei contributi a fondo perduto è condizionata all'investimento effettuato, a seguito della verifica dei dati occupazionali dell'impresa proponente.

Si ricorda in sintesi che:

"Il Fondo consente allo Stato attraverso Invitalia di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni. L'intervento nel capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati per almeno il 30%".

Il tetto dei 10 milioni vale per il complesso degli interventi e può essere superato solo se partecipano anche Regioni o altre amministrazioni locali.

La deroga per le PMI vale anche nei casi di proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione.

Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 309 del 14 dicembre 2020 il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che rendeva operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito dal Decreto Rilancio cui si rimanda per altri dettagli.

Il decreto ministeriale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 del Decreto Legge n. 34/2020, come modificato dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, ha definito i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi. (Fisco e Tasse)

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