Cambiano le regole nel processo della separazione e del divorzio. La data da segnare nel calendario è il primo marzo 2023.
Da quel momento in poi, si applicherà il nuovo rito unico introdotto dalla riforma del processo civile. Si tratta del decreto legislativo 149/2022, che entrerà in vigore, salvo proroghe dell’ultim’ora, martedì 28 febbraio. Il decreto non sarà retroattivo, ovvero i procedimenti già pendenti al 28 febbraio, continueranno a essere regolati dalle disposizioni attuali.
Con le nuove disposizioni cambia la scansione delle fasi processuali e anche l’organizzazione dell’attività difensiva, che dovrà concentrarsi prima della prima udienza.
Ecco tutte le informazioni utili, Cosa cambia nella coppia che si separa e come saranno gestiti i figli.
Le fonti
Il nuovo rito unico è disciplinato dagli articoli che vanno da 473-bis a 473-bis.71, inseriti dal decreto legislativo 149 nel Codice di procedura civile.
Le norme si applicano ai procedimenti «in materia di persone, minorenni e famiglie» attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni (sono esclusi i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori, in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini nella Unione europea).
Cosa cambia davvero con la Riforma Cartabia
Dunque, i temi afferenti la separazione personale e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così come tutti gli altri temi del contenzioso di famiglia) seguiranno la nuova disciplina. E l’ampiezza delle novità introdotte costringe gli operatori del contenzioso di famiglia a ripensare strategie e prassi.
Rito unico
Un solo rito – con il quale si supera la frammentazione finora vigente - applicabile a tutti i procedimenti che riguardano famiglie e minori di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, quelli sulle adozioni di minori e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.
Domanda contestuale di separazione e divorzio
Con le nuove norme si potrà proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure riunirle in un unico procedimento. Per la procedibilità della domanda di divorzio è richiesto un doppio requisito: passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e cessazione ininterrotta della convivenza.
La causa non sarà più 'bifasica' - la prima comparizione davanti al presidente, poi davanti al giudice istruttore - perché viene eliminata l'udienza presidenziale. I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi saranno caratterizzati da atti introduttivi contenenti l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova: nel ricorso devono essere contenuti documenti e mezzi di prova, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui il ricorso si fonda.
Tutela vittime violenza
La legge valorizza tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime, prevedendo particolari percorsi in presenza di “allegazioni di violenza domestica o di genere”.
Interesse prevalente del minore e piano genitoriale
La riforma rafforza la centralità dell'"interesse prevalente del minore", come sancito da tempo dalla giurisprudenza in materia. Il criterio di competenza territoriale prevalente sulle cause di famiglia è infatti quello della residenza abituale del minore, che corrisponde al luogo in cui “si trova di fatto il centro della sua vita”. In mancanza di figli minori, invece, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.
La legge Cartabia prevede, poi, la presentazione, davanti al giudice, di un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relative alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, alle frequentazioni parentali e amicali: un piano che possa essere la base per il magistrato da cui partire nel decidere su affido, collocamento e diritto di visita.
Tribunale ad hoc
La riforma istituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: tribunali circondariali e, quale organo centrale, un tribunale distrettuale. I tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma vengono trasformati in queste nuove articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni. Questa parte della riforma entrerà in vigore nell’ottobre 2024.
Lascia una risposta