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Decreto Bollette, novità fiscali dopo conversione in legge

Decreto Bollette, novità fiscali dopo conversione in legge

Decreto Bollette, novità fiscali dopo conversione in legge

ROMA - Dopo il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, con cui il Ministero delle Finanze annunciava la proroga di tutti i termini riguardanti la così detta “Rottamazione quater” (Legge 197/22 articolo 1 commi da 231 a 251), circostanza già segnalata da questo Quotidiano, come è noto è arrivato l’articolo 4 del D.L. 10 maggio 2023 n. 51 che ha spostato, questa volta “ufficialmente”, dal 30 aprile al 30 giugno del 2023, il termine per la presentazione dell’istanza telematica con la quale si manifesta l’adesione alla norma agevolativa, ossia la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo che va dal 1^ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con il pagamento del solo tributo più le spese per la notifica e per procedure esecutive.

Sono slittati conseguentemente, in base alla medesima disposizione, anche i termini del pagamento (31 ottobre 2023), la data di decorrenza degli interessi in caso di pagamento rateale (1/11/2023) e la data della comunicazione dell’Agente della Riscossione contenente le somme da versare per l’ottenimento della definizione (30/9/2023).

Intanto è stato convertito in legge (Legge n. 56 del 26 maggio 2023, pubblicata nella a Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso), il DL 34 del 30 marzo 2023, ossia il così detto “Decreto Bollette”, quello avente per oggetto, principalmente, le misure per alleviare l’aumento dei costi energetici per le famiglie e le imprese, decreto il quale, dopo una serie di emendamenti, proprio in sede di conversione, ha apportato anche ulteriori modifiche alle norme agevolative contenute nella legge di bilancio per il 2023, la legge 197 del 29 dicembre 2022.

Con riguardo alla “rottamazione quater”, ma anche allo “stralcio” delle cartelle fino a 1.000 Euro (carichi affidati all’Ente della Riscossione dal 1^ gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) , istituti definitori finora limitati ai casi di affidamento dei carichi all’Agente della Riscossione “pubblico” (AdER), con la recentissima modifica apportata dal nuovo articolo 17 bis, eliminando una palese ed ingiusta difformità di trattamento tra contribuenti, è stato esteso l’ambito di applicazione delle predette sanatorie anche nei casi in cui il credito dell’Ente locale non sia stato affidato all’AdER, ma sia da riscuotere “in proprio” oppure sia stato affidato ad un altro agente della riscossione “privato” (tra quelli iscritti nell’apposito albo).

Dovrà essere quindi emanato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un apposito provvedimento con il quale l’ente locale comunica pure il numero delle rate in cui può essere ripartito il pagamento, le modalità in cui il debitore deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione, i termini per la presentazione dell’istanza ed il termine entro il quale l’Ente territoriale creditore deve far conoscere al contribuente l’importo da pagare e quello delle singole rate.

Con una modifica all’originario articolo 20 del decreto, con riguardo alla definizione delle controversie tributarie, è stato chiarito che il contribuente può anche versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

Una piccola annotazione: va benissimo tutto quello che allevia gli adempimenti dei contribuenti, ma, come al solito, resta estremamente confusa la normativa vigente in questo momento, col rischio di determinare errori e, magari, ulteriori sanzioni.

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