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Telemarketing selvaggio, Registro pubblico opposizioni esteso ai cellulari

Telemarketing selvaggio, Registro pubblico opposizioni esteso ai cellulari

Telemarketing selvaggio, Registro pubblico opposizioni esteso ai cellulari

Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che estende ai cellulari l’ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni, permettendo l’iscrizione al servizio delle utenze mobili e fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Come annunciato dal Ministero dello sviluppo economico, in tal modo viene garantito anche agli intestatari dei numeri cosiddetti “riservati” il diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing telefonico, secondo quanto previsto dalla Legge n. 5/2018.

Registro attivo entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Per l’avvio del nuovo Registro bisognerà comunque attendere le tempistiche previste dal regolamento, che prevede l’attivazione del servizio per contraenti telefonici e operatori di telemarketing entro 120 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale intervallo temporale è necessario per svolgere una serie di attività indispensabili per la messa a punto del servizio, tra cui le consultazioni dei principali operatori del settore del telemarketing e delle associazioni dei consumatori, nonché l’implementazione tecnica del sistema.

Diritto di opposizione

Nel dettaglio, il Registro esteso ai cellulari consentirà di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite l’impiego del telefono.

Decadenza dei consenzi precedentemente rilasciati

Oltre a vietare le chiamate di telemarketing e la cessione a terzi dei dati personali, l’iscrizione al nuovo strumento garantirà la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati dagli utenti per chiamate con finalità commerciali con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell’ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi.

redazione

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