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Acconto Iva, scadenza il 28 dicembre, proroga solo per alcune categorie

Acconto Iva, scadenza il 28 dicembre, proroga solo per alcune categorie

Acconto Iva, scadenza il 28 dicembre, proroga solo per alcune categorie

di Salvatore Forestieri -

ROMA - Anche quest’anno, subito dopo Natale, i contribuenti titolari di partita Iva sono tenuti a pagare l’acconto Iva. Scade infatti, di norma, il 27 dicembre (quest’anno, quindi il 28, visto che il 27 è domenica), il termine per pagare quest’altra forma di acconto relativamente all’anno 2020.
Si tratta di un adempimento che, dal 1991, si colloca proprio tra due delle festività più importanti dell’anno, Natale e Capodanno.

Quest’anno, però, l’emergenza sanitaria da Coronavirus e la necessità di allentare la pressione fiscale sui contribuenti, specialmente quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche dalla pandemia, l’acconto in alcuni casi è rinviato.

L’articolo 2 del Decreto Legge 157/2020 (Decreto Ristori quater), infatti, ha disposto per alcune categorie di contribuenti la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure in quattro rate mensili di pari importo la cui prima rata con scadenza il 16 marzo.

E tra i pagamenti rinviati, nonostante non sia espressamente citato dalla norma legislativa (che parla genericamente dei “versamenti relativi all’Imposta sul valore aggiunto), dovrebbe esserci anche l’acconto Iva.
Il rinvio del pagamento, in base a quanto previsto dalla suddetta norma, è applicabile per tutti i contribuenti, aventi domicilio fiscale in tutto il territorio nazionale, con un ammontare di ricavi o compensi del 2020 inferiore a 50 milioni di Euro, e che hanno subito, nel mese di novembre 2020, un calo di fatturato o di corrispettivi almeno pario al 33% rispetto al corrispondente mese di novembre 2019.

È applicabile altresì, indipendentemente dal calo di fatturato, per i contribuenti che esercitano una delle attività sospese ai sensi del Dpcm del 3 novembre, per quelli che esercitano attività di ristorazione in una zona “rossa” o “arancione”, per quelli che esercitano una delle attività di cui all’allegato 2 del Decreto Ristori Bis (come il commercio al dettaglio, grandi magazzini, commercio ambulante di prodotti alimentari, istituti di bellezza, ecc.) e che hanno domicilio fiscale in una zona “rossa” alla data del 26 novembre, ed infine per i tour operator, per le agenzie di viaggio e per le attività alberghiere in zona “rossa” alla data del 26 novembre.
Per l’individuazione del “colore” della zona, si deve fare riferimento solo alla data del 26 novembre, a nulla rilevando, pertanto, eventuali modifiche migliorative.

La Sicilia è passata dalla zona arancione alla zona gialla dal 29 novembre scorso. Qualora non si abbia diritto alla proroga, pertanto, i contribuenti, entro il prossimo 28 dicembre, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva.

Il versamento va fatto (o si farà, per coloro ai quali si applica la proroga) scegliendo uno dei tre criteri appresso indicati:
1) Criterio “storico”. Si paga l’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno 2019 (o relativa al quarto trimestre dello stesso anno nel caso di contribuenti trimestrali);
2) Criterio “previsionale”. Si paga l’88% dell’imposta che si prevede risulterà dovuta per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale nel caso di contribuenti trimestrali);
3) Criterio delle “operazioni effettuate”. Consiste nel versamento della somma (il 100%) risultante da una speciale liquidazione d’imposta (Iva sulle operazioni attive meno Iva sulle operazioni passive), relativa al periodo 1° dicembre-20 dicembre del 2020 e, per i trimestrali, 1° ottobre- 20 dicembre 2020, con l’obbligo di tener conto in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta “a valle”, non soltanto dell’ Iva relativa alle operazioni effettuate in detto periodo e già registrate, ma anche di quella relativa alle operazioni non ancora fatturate e non ancora annotate sui registri non essendo scaduto il termine per l’emissione della fattura o per la registrazione.

La scelta del criterio da adottare, quindi, è legata ad un calcolo di mera convenienza economica. Comunque, come è evidente, tanto più si pagherà come acconto, tanto meno si pagherà come saldo.
Non è dovuto nessun acconto quando l’ammontare risulta inferiore a 103,29 Euro.

Il versamento si effettua sempre utilizzando il modello F24, segnando i seguenti “codici tributo”: 6013 per i soggetti mensili; 6035 per i soggetti trimestrali. è possibile pure pagare attraverso la compensazione. Non è ammessa, però, la rateizzazione.
L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, dovranno essere indicati poi in sede di dichiarazione annuale.

L’obbligo del pagamento non sussiste per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020, nonché per quelli che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2020, se mensili, oppure entro il 30 settembre 2020, se trimestrali.

Sono pure dispensati dall’acconto i contribuenti che applicano il regime dei “minimi” o il regime forfettario, gli agricoltori in regime di “esonero” ed i contribuenti che svolgono attività spettacolistiche o di “intrattenimento” con l’applicazione del regime speciale.

Il mancato versamento di quanto dovuto a titolo di acconto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi, ferma restando, comunque, la possibilità dei ritardatari di fruire del così detto “ravvedimento operoso” secondo le diverse tipologie esistenti che tengono conto del ritardo con il quale viene pagato il tributo unitamente alla sanzione (ridotta) ed agli interessi.

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