A partire dal 2 dicembre e fino al 21 dicembre 2021 le attività rimaste chiuse durante l’emergenza Covid, come discoteche, sale da ballo, palestre, cinema e teatri, potranno richiedere all’Agenzia delle Entrate i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis.
Sono stati resi noti i dettagli per la presentazione delle domande. Ecco quali sono i requisiti, il modello di presentazione, data e scadenze, e tutte le atre informazioni utili ad ottenere i contributi.
Quando è possibile presentare la domanda?
Le istanze possono essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.
Di che tipo di contributi si può usufruire?
Due le tipologie di contributi:
il primo fino a 25mila euro è riservato a discoteche, sale da ballo e similari che risultavano chiuse al 23 luglio 2021;
il secondo, fino a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago allo sport, all’intrattenimento, e dunque cinema) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Queste risorse sono inoltre aggiuntive rispetto ai contributi già previsti per le attività d’impresa e professioni nei decreti Ristori e Sostegni.
Quali sono i requisiti e chi può presentare la domanda?
Si tratta di un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive hanno disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha convertito il decreto).
L’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 105/2021).
la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 22 luglio 2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, attività che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
I requisiti per l’accesso all’aiuto di cui alla rimanente dotazione finanziaria è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia e che posseggono i seguenti requisiti:
la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 25 maggio 2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale. Tale allegato ricomprende i codici Ateco riferiti alle attività per le quali le disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 hanno disposto la chiusura tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
Sono esclusi dalla presentazione della domanda
Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non spettano:
ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021;
agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al fondo mediante presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate.
L’ammontare dell’aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, con le seguenti modalità:
per il contributo maggiorazione discoteche, le risorse finanziarie stanziate, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario
per il contributo attività chiuse, le risorse finanziarie stanziate, pari a 120 milioni di euro (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo maggiorazione discoteche), sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro i seguenti importi massimi:
3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che – avendo attivato partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019 – non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta;
7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda?
Successivamente al termine di presentazione, l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dei dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e determina il riparto delle risorse finanziarie stanziate nel seguente modo:
prioritariamente viene ripartito il contributo maggiorazione discoteche, proporzionalmente al rapporto tra le risorse finanziarie ad esso destinate (20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli. Qualora le risorse finanziarie siano superiori all’ammontare complessivo richiesto, il contributo è erogato nella misura piena di euro 25.000 per ciascun beneficiario, e le risorse residue vengono destinate al riparto del contributo attività chiuse.
successivamente vengono ripartite le risorse finanziarie destinate al contributo attività chiuse (120 milioni di euro), sommate all’eventuale residuo delle risorse destinate al contributo maggiorazione discoteche.
Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti ad erogare l’importo di 3.000 euro a ciascun beneficiario, viene erogato ad ogni beneficiario un contributo in eguale importo.
Qualora invece le risorse finanziarie siano sufficienti ad erogare almeno l’importo di 3.000 euro a ciascun beneficiario:
viene riconosciuto l’importo di 3.000 euro;
le risorse finanziarie rimanenti vengono ripartite determinando una percentuale di riparto ottenuta dal rapporto tra le risorse finanziarie rimanenti e l’ammontare complessivo dei contributi eccedenti l’importo di 3.000 euro. A ciascun beneficiario con fascia di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro all’importo di 3.000 euro di cui sopra viene sommato l’importo ottenuto moltiplicando l’ammontare del contributo che eccede i 3.000 euro per la percentuale di riparto.
L’emissione del mandato di pagamento del contributo viene comunicata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale”. Nella medesima area, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Successivamente alla comunicazione dell’esito finale, viene messa a disposizione una seconda ricevuta.
Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
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