Dal 13 agosto 2022 è prevista un’indennità giornaliera in favore delle lavoratrici autonome con gravidanza a rischio.
Il messaggio INPS n. 572 dello scorso 7 febbraio 2022 fornisce le istruzioni per la richiesta, da parte delle lavoratrici autonome con gravidanza a rischio, dell’indennità giornaliera per astensione dal lavoro prima dei due mesi di astensione obbligatoria dalla data presunta del parto.
Chi può richiedere l’indennità per astensione anticipata dal lavoro
La possibilità di accedere all’indennità giornaliera, da parte delle lavoratrici autonome, inizia il 13 agosto 2022, data in entrata in vigore il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che istituisce l’indennità. Si può fare richiesta all’INPS anche per un periodo precedente, purché non antecedente al 13 agosto 2022.
Occorre sottolineare che non è previsto un limite massimo di astensione anticipata. Possono richiedere l’indennità giornaliera in parola tutte le lavoratrici autonome senza alcuna esclusione.
Come fare domanda e requisiti
L’indennità in discorso è chiesta tramite apposita domanda da trasmettere all’INPS per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
- Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per acquisire le domande, è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.
Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”.
Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.
A quanto ammonta l’indennità
Tale indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera che viene stabilita ogni anno dalla legge secondo il tipo di attività svolta dalla lavoratrice autonoma interessata.
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