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Presunzione di cessione o acquisto beni, cosa dice il Fisco

Presunzione di cessione o acquisto beni, cosa dice il Fisco

Presunzione di cessione o acquisto beni, cosa dice il Fisco

Con Ordinanza n. 6325 del 2 marzo 2023 la Corte di Cassazione affronta una controversia su ipotesi evasione. Merce che si trova dentro magazzini di un’altra società e che non è dichiarata va annotata nella contabilità aziendale

Esistenza di merce dentro magazzini di un’altra società e non dichiarati: occorre l’apposita annotazione per vincere la presunzione di cessione in evasione. Con Ordinanza n. 6325 del 2 marzo 2023 la Corte di Cassazione ha affrontato una controversia riguardante una pretesa fiscale basata sulla presunzione di cessione in evasione prevista dall’articolo 53 del Dpr 633/1972.

Più in particolare, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva contestato la mancanza di merce che la società, che si era opposta all’accertamento, aveva depositato, per lo stoccaggio, presso magazzini appartenenti ad altra società. La parte aveva evidenziato che l’evasione era da escludere stante che l’utilizzo dei predetti magazzini era sempre avvenuto, che la loro esistenza risultava dalle fatture e dai documenti di trasporto, ed infine che gli stessi magazzini erano adibiti ordinariamente a luogo di consegna della merce ai clienti.

Dopo la sentenza di merito di secondo grado, favorevole alla parte contribuente, però, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.

Con specifico riguardo al motivo di ricorso di cui qui si discute, quello sulla presunzione di cessione, l’Agenzia delle Entrate, ricorrente, ha evidenziato che il legislatore, con il Dpr 441/1997, ha specificamente disciplinato le modalità con le quali il contribuente può dare prova del fatto che i beni si trovino presso altri luoghi purché nella sua disponibilità, sicché sarebbe erronea la pronuncia per avere ritenuto che la prova poteva essere fornita anche mediante le fatture ed i Ddt nei quali era stato indicato quale luogo di consegna delle merci il deposito alternativo, ma senza essere stati debitamente annotati nella contabilità aziendale.

E la Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo. L’art. 1, comma 3, Dpr 441/1997, infatti, prevede che la disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione di cui all’articolo 35 del Dpr 633/1972, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonché da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Secondo la Cassazione, quindi, richiamando il Dpr 441/1997, è possibile che, a prescindere dalla specifica indicazione del luogo di disponibilità delle ulteriori sedi emergenti dalla iscrizione al registro delle imprese o dalla dichiarazione di cui all’art. 35 del Dpr 633/72, la suddetta disponibilità sia provata anche mediante altro documento da cui risulti la destinazione delle merci presso altri luoghi, ma è comunque necessario che tali documenti risultino annotati in uno dei registri in uso.

Sulla base di queste considerazioni, i Supremi Giudici hanno ritenuto che il Giudice di merito abbia errato, avendo considerato sufficienti le fatture ed i documenti di trasporto, regolarmente emessi ma non annotati sul registro e, pertanto, non idonei a vincere la presunzione di cessione.

Giova ricordare che, allo scopo di rendere possibile l’accertamento di eventuali violazioni all’obbligo della fatturazione, l’art. 53 del Dpr 633/1972 prevede due tipi di presunzione: una presunzione di cessione ed una presunzione di acquisto.

In merito a tale articolo, e precisamente in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 137, della Legge 662/96 (la legge finanziaria per il ‘97), è stato emanato il già citato Dpr 441/97, contenente un regolamento che ha disciplinato in maniera organica tutta la materia delle presunzioni precedentemente cennate.

A norma delle citate disposizioni, si presumono ceduti i beni i quali, risultando acquistati, importati o prodotti, non vengono rinvenuti – dagli incaricati del controllo – nei posti in cui il contribuente svolge le proprie operazioni (locali dichiarati all’ufficio Iva a norma dell’art. 35 oppure risultanti da un “pubblico registro”, e mezzi di trasporto), a meno non venga dimostrato che gli stessi beni sono stati utilizzati per la produzione, ovvero perduti o distrutti, ovvero ancora consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà.

I beni che vengono presunti ceduti, pertanto, devono risultare fatturati (o comunque in regola con gli obblighi previsti dall’art. 21 o dall’art. 24), altrimenti vengono considerati come ceduti in evasione d’imposta.

Sempre in base alle citate disposizioni, si presumono acquistati tutti i beni che vengono rinvenuti – dagli incaricati del controllo – nei posti in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, a meno che non venga dimostrato che i beni stessi si trovano in quei posti perché ricevuti a titolo non traslativo della proprietà.

I beni presunti acquistati, quindi, devono risultare documentati da fatture o bollette doganali d’importazione, mentre, quelli “in attesa di fattura”, devono essere comprovati, alternativamente, dal documento di consegna o di trasporto previsto dal Dpr 472/96 progressivamente numerato dal ricevente, o da altri documenti fiscali contenenti gli elementi attinenti alla natura, qualità e quantità dei beni ed il codice fiscale dell’acquirente, oppure da apposita annotazione effettuata (prima della movimentazione dei beni) in qualunque registro bollato in uso. In mancanza di ciò i cennati beni vanno considerati come acquistati in evasione d’imposta.

In merito alle cennate presunzioni, il Ministero delle Finanze è intervenuto nel 1978 con la Circ. n. 29 del 23/5/1978 , interpretazione, comunque, che può ritenersi oggi superata, atteso che, in presenza delle più recenti disposizioni contenute nel D.P.R. n. 441 del ‘97, potrebbe essere legittimo affermare che anche la presunzione di cessione sia una presunzione assoluta, da vincere esclusivamente nei modi espressamente previsti dalla legge.

redazione

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