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Congedo per quarantena scolastica dei figli, le istruzioni dell’Inps

Congedo per quarantena scolastica dei figli, le istruzioni dell’Inps

Congedo per quarantena scolastica dei figli, le istruzioni dell’Inps

di Serena Grasso

PALERMO – Con la circolare numero 116 dello scorso 2 ottobre, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha chiarito i requisiti che i lavoratori dipendenti nel settore pubblico e privato devono possedere per beneficiare del congedo in caso di quarantena scolastica dei figli.

Hanno diritto al congedo i genitori che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Il congedo può esser fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio di età inferiore ai quattordici anni di età, oppure da entrambi ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020. Dunque, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente, a seguito del contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione spettante.

La fruizione del congedo è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore o nei casi in cui questo sia in aspettativa non retribuita. Medesima cosa accade qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

Al contrario, la fruizione del congedo per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri fruiti per lo stesso figlio. Stessa cosa dicasi nei casi in cui il richiedente o l’altro genitore richiedente svolga attività lavorativa in modalità agile.

I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web se si è in possesso del codice pin rilasciato dall’Inps (oppure di Spid, Cie o Cns) o tramite i contact center integrato chiamando il numero verde 803.164. La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti tra il 9 settembre e il 31 dicembre.

In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, Asl emittente). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di rigetto della domanda.

I lavoratori del settore pubblico, invece, devono presentare la domanda di congedo direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’Inps.

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