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Dalla formazione alla tutela sociale dei lavoratori: funzioni dell’Ente bilaterale

Dalla formazione alla tutela sociale dei lavoratori: funzioni dell’Ente bilaterale

Dalla formazione alla tutela sociale dei lavoratori: funzioni dell’Ente bilaterale

ROMA - L’Ente bilaterale è un organismo paritetico, un’associazione tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali senza scopo di lucro.
Diversi sono i settori di intervento dell’Ente bilaterale: dalla formazione e l’aggiornamento professionale per lavoratori e imprenditori, allo sviluppo dell’occupazione, alla tutela sociale.

Gli Enti Bilaterali sono finanziati con contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (in alcuni casi la contribuzione è a esclusivo carico dell’azienda).
Costituiti in fase di contrattazione collettiva tra le parti il datore di lavoro non è tenuto a aderire all’Ente bilaterale anche nel caso in cui si faccia riferimento al Ccnl lavoro e non è obbligato a aderire a un contratto collettivo, come anche il lavoratore non è tenuto a iscriversi a un sindacato.
L’impresa, pur non essendo obbligata ad uno specifico Ente bilaterale, qualora aderisca ad una associazione firmataria del Ccnl sarà obbligata a aderire e contribuire all’Ente bilaterale collegato all’associazione di riferimento. Difatti, come chiarito da una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (la n. 80/2010 promulgata nell’ottobre del 2010), nessuna norma può imporre l’adesione a un organismo di derivazione sindacale, perché violerebbe la libertà costituzionale di non aderire a nessuna associazione sindacale.

Tuttavia, se il Ccnl nella parte economico-normativa, prevede tutele aggiuntive per i lavoratori, il datore può scegliere tra riconoscere un’ulteriore retribuzione o prestazioni equivalenti al dipendente o, in alternativa, aderire all’Ente bilaterale.

Ad esempio, nel Ccnl Commercio, se il datore non aderisce ad alcun ente bilaterale è tenuto a versare l’Edr (elemento distinto della retribuzione), da calcolare su paga base e contingenza per 14 mensilità, oppure a garantire quei benefici di carattere economico e assistenziale che spetterebbero con l’adesione all’ente.

In base a una nota circolare del Ministero del lavoro, che riprende quanto affermato nella già citata nota del 2010, si ritiene che l’azienda abbia libertà di scelta riguardo all’ente bilaterale a cui aderire: tuttavia, l’iscrizione a un determinato Ente deve garantire le stesse prestazioni aggiuntive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non dovesse aderire al fondo e garantire tutta una serie di prestazioni per i lavoratori che riguardano principalmente la formazione e l’assistenza sanitaria, è tenuto a erogarle a sue spese. A sue spese vuol dire che riconosce una cifra al lavoratore per quelle prestazioni che l’ente bilaterale andrebbe a garantirgli.

Lidia Sicurella

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