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Lavoratori autonomi occasionali, comunicazione obbligatoria 2022, come e quando presentarla

Lavoratori autonomi occasionali, comunicazione obbligatoria 2022, come e quando presentarla

Lavoratori autonomi occasionali, comunicazione obbligatoria 2022, come e quando presentarla

Dal 2022, arrivano delle novità per quanto riguarda la comunicazione obbligatoria relativa al lavoro autonomo occasionale, come stabilito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le prime indicazioni su come debba avvenire questa comunicazione sono state fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl).

In attesa dell'integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione dovrà avvenire attraverso l'invio di un'email all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (non posta certificata, dunque) che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021. Per i rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Se il rapporto di lavoro è stato avviato dopo la data di pubblicazione della Nota (la nota reca il prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022), la comunicazione preventiva dovrà essere fatta prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata dall’imprenditore, ossia dal datore di lavoro.

Ad essere informato del rapporto di lavoro occasionale dovrà essere l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo in cui il lavoratore occasionale presterà il proprio servizio.

La comunicazione non richiede un modulo specifico, ma può essere inserita anche nel corpo dell’email. Deve contenere i seguenti dati: dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA), dati del lavoratore (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF), sede della collaborazione, sintetica descrizione dell’attività, ammontare del compenso, data di avvio e arco temporale della prestazione occasionale.

Se la comunicazione non dovesse essere inoltrata nei tempi giusti, o in maniera corretta, o non dovesse essere affatto inoltrata, è prevista una sanzione amministrativa per il datore di lavoro che va da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

Come riferisce il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “le prestazioni occasionali si caratterizzano per un limite economico ben preciso all'interno di un anno civile. Nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5mila euro netti.

“Ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5mila euro netti”, prosegue il Ministero, che precisa: “Il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore”.

Inoltre, un lavoratore autonomo occasionale non ha vincoli di subordinazione nei confronti di un datore di lavoro. Per questo tipo di rapporto professionale non è infine prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego. (Unilav).

redazione

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