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Bonus barriere architettoniche 2022: requisiti, importi e scadenze per la detrazione

Bonus barriere architettoniche 2022: requisiti, importi e scadenze per la detrazione

Bonus barriere architettoniche 2022: requisiti, importi e scadenze per la detrazione

L’agevolazione, pari al 75%, riguarda gli edifici già esistenti e le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di quest’anno. Lo stabilisce la Legge di Bilancio 2022.

Come si calcola lo “sconto” Irpef, a chi spetta e per quali interventi

Per abbattere le barriere architettoniche la Legge di Bilancio 2022 ha messo a disposizione una detrazione Irpef del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

È possibile usufruire di questa agevolazione anche nel caso in cui si effettuino lavori finalizzati all’automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.

Il tetto massimo del bonus

Il nuovo Bonus barriere architettoniche è calcolato sull’ammontare complessivo delle spese sostenute, che hanno un tetto massimo.

Il tetto massimo delle spese sostenute è di 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il tetto massimo delle spese sostenute è invece di 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.

Il tetto massimo delle spese sostenute è di 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Detrazione Irpef per usufruire del bonus

Della detrazione Irpef può usufruire direttamente il contribuente, come spiega il sito dell’Agenzia delle entrate “a concorrenza dell’imposta lorda dovuta in 5 quote annuali di pari importo”. In alternativa è possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Ma quali sono i lavori “agevolati”, ossia quelli per cui è possibile usufruire del Bonus? Sono quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) e quelli per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone gravemente disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Quando è previsto il bonus

Il Bonus è previsto solo nel caso di interventi per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, come la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione e la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, purché in conformità con le prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Rientrano tra i lavori che possono usufruire del Bonus anche la ristrutturazione dei viali d'accesso prevedendo un percorso per le persone ipovedenti, la sistemazione dei posti auto inserendo aree di parcheggio riservate ai disabili, la sostituzione di citofoni, cassette della posta, portone e scale d'ingresso, inserendo se necessario.

Non è riconosciuta invece l'agevolazione per l’acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile, come telefoni con vivavoce, computer o tastiere espanse o touch.

Il Bonus barriere architettoniche può rientrare anche nel Superbonus 110% come lavoro trainato. Questo significa che i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche devono avvenire contestualmente agli interventi trainanti come l’isolamento termico delle superfici opache o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

redazione

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