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Palermo, sentenza "storica" dispone l'assunzione di un rider

Palermo, sentenza "storica" dispone l'assunzione di un rider

Palermo, sentenza “storica” dispone l’assunzione di un rider

A Palermo, per la prima volta in Italia, un giudice ha riconosciuto a un rider un rapporto di lavoro subordinato e ha disposto che sia assunto a tempo indetermitato dalla multinazionale spagnola Glovo per la quale ha lavorato dal 2018 con un contratto autonomo, prima di essere "disconnesso" dalla piattaforma, cioè licenziato. La vertenza riguarda un uomo di 49 anni, sposato e con figli, Marco Tuttolomondo, iscritto al Nidil Cgil, la categoria dei lavoratori atipici. Il ricorso del lavoratore è stato sostenuto dal sindacato, attraverso gli avvocati romani di Filcams, Nidil e Filt Carlo de Marchis, Matilde Bidetti, Sergio Vacirca e dell'avvocato palermitano di Nidil Giorgia Lo Monaco. Tuttolomondo, spiega il sindacato, "di punto in bianco è stato disconnesso dalla piattaforma per cui consegnava cibo e bevande a domicilio, per conto della 'Fuddigno srl', e licenziato". La decisione è stata presa dal giudice del lavoro, Paola Marino, che, dopo la proposta di conciliazione fatta a fine ottobre, con la quale invitava la Glovo ad assumere Tuttolomondo a tempo indeterminato, proposta rifiutata dall'azienda, ha emesso la sentenza definitiva. Il Giudice del Lavoro ha disposto il reintegro del lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con uno stipendio orario, quindi non più a cottimo, con inquadramento di sesto livello e applicando il contratto collettivo del Terziario, distribuzione e servizi. E' stato anche disposto un risarcimento del danno dal giorno della disconnessione a quello dell'effettivo reintegro e la differenza retributiva tra quanto guadagnato dal rider con il contratto autonomo e quanto gli sarebbe spettato con un contratto di lavoro subordinato. "Una sentenza storica - hanno commentato il segretario Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso e il segretario generale di Palermo Mario Ridulfo - E' una vittoria di tutti e per tutti. Questo riconoscimento potrebbe perfino andare ben oltre il perimetro del lavoro dei rider, arginando la proliferazione degli ultimi anni di contratti di lavoro autonomo per mansioni che sono state sempre tipiche del lavoro subordinato". Il sindacato spiega che il rider aveva partecipato a una trasmissione su una rete televisiva locale, denunciando la condizione di difficoltà vissute dai ciclofattorini delle piattaforme di delivery. "Poco dopo la sua app è stata bloccata". In precedenza si era anche battuto per l'adozione di Dpi anti Covid da fornire ai rider da parte delle aziende. "E' una sentenza - ha sottolineato il team legale - che ci riempie di orgoglio". L'avvocato Lo Monaco ha sottolineato che la decisione del giudice di Palermo supera un recente pronunciamento della Cassazione, dello scorso gennaio, nel quale si riconosceva a un lavoratore piemontese un rapporto di lavoro cosiddetto etero-organizzato. "Il giudice di Palermo - ha spiegato Lo Monaco - stabilisce, invece, che il rapporto si configura come subordinato. Dopo il dispositivo, attendiamo adesso le motivazioni della sentenza che creano un importante precedente". Glovo, account sospeso non per motivi sindacali "Prendiamo atto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo e restiamo in attesa di conoscere le motivazioni in ordine alle quali ci riserviamo ogni valutazione. Ci rincresce tuttavia constatare come tale vicenda sia stata riportata in maniera non corretta, partendo da fatti che non corrispondono alla realtà". Lo scrive in una nota la multinazionale spagnola Glovo, in riferimento alla sentenza che riconosce il reintegro nel posto di lavoro di un rider di Palermo e la sua assunzione a tempo indeterminato. "Come puntualizzato anche durante le udienze, la sospensione dell'account del rider in questione - aggiunge la nota - fa seguito a una procedura interna automatizzata applicata a tutti i rider. La riattivazione non tempestiva è dovuta a un disguido tecnico a cui si è posto rimedio e che esula totalmente dalla affiliazione sindacale del rider, di cui la società non era a conoscenza, così come dalla presentazione del suo ricorso del rider avvenuto in epoca successiva".

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