La documentazione relativa alla particella 131, anche se conservata dagli uffici regionali con modalità non del tutto regolari, potrebbe essere stata presente nel fascicolo fin dall'inizio. È questa una delle valutazioni che ha portato il Consiglio di giustizia amministrativa a cambiare orientamento sulla vicenda della discarica Oikos, tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco.
La nuova decisione ribalta quanto stabilito dallo stesso Cga nel 2023, quando i giudici avevano confermato l'esito del primo grado, dando torto alla società della famiglia Proto. Al centro della lunga controversia ci sono le autorizzazioni che, da oltre 15 anni, consentono di conferire rifiuti nell'impianto. Il punto decisivo riguarda proprio la presenza della particella 131 nel progetto originario e la documentazione che ne attesterebbe l'inclusione.
Il ragionamento dei giudici si fonda anche sul principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati. Un criterio che, secondo il Cga, deve essere considerato nella valutazione degli atti, anche quando emergono carenze nella loro gestione amministrativa.
Discarica Oikos, cosa aveva stabilito la sentenza del Cga del 2023
Tre anni fa, la decisione del Cga era stata accolta come una vittoria dai Comuni interessati, dalle associazioni ambientaliste e dai comitati di cittadini che contestano da tempo la presenza della discarica a meno di tre chilometri dai centri abitati.
La sentenza aveva confermato quanto stabilito dal Tar: una delle particelle catastali utilizzate per realizzare l'impianto non risultava compresa nelle autorizzazioni originarie rilasciate dalla Regione alla fine degli anni Duemila. Per questo motivo, secondo quella ricostruzione, il rinnovo ottenuto nel 2019 non avrebbe potuto riguardare anche quella porzione di terreno.
La società Oikos, tuttavia, non ha considerato chiusa la vicenda. In una prima fase ha ottenuto la sospensione cautelare degli effetti della sentenza, riuscendo così a riprendere dopo alcuni mesi le attività di abbancamento dei rifiuti. Successivamente ha chiesto al Cga di rivedere la propria decisione.
Ricorso Oikos, perché è stato riaperto il processo
La strada scelta dalla società è stata quella della revocazione della sentenza, uno strumento previsto dalla legge per correggere decisioni viziate da errori di particolare rilevanza.
Il procedimento ha portato, l'anno scorso, alla revoca della precedente pronuncia e alla decisione di celebrare nuovamente il giudizio di secondo grado. L'udienza si è svolta all'inizio dell'anno, mentre la nuova sentenza è stata pubblicata soltanto la scorsa settimana.
Il Cga ha accolto il ricorso di Oikos, che aveva sostenuto la correttezza dell'intero percorso autorizzativo: sia quello avviato alla fine degli anni Duemila, sia il successivo rinnovo. Secondo la società, non ci sarebbero state omissioni o irregolarità tali da mettere in discussione la validità dei provvedimenti.
Nella ricostruzione della vicenda, la sentenza richiama le valutazioni del Tar sulla particella 131 del foglio 12 del Comune di Motta Sant'Anastasia. Il primo giudice aveva rilevato che quell'area non compariva nel progetto allegato all'istanza per ottenere l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Non aveva inoltre ritenuto dimostrato che l'istruttoria regionale avesse preso in considerazione altri elaborati, come sostenuto dalla società.
Particella 131, i documenti che hanno cambiato la decisione
Uno degli aspetti centrali della nuova pronuncia riguarda alcuni documenti recuperati dal verificatore incaricato di esaminare gli atti depositati presso la Regione. In quegli elaborati compariva proprio la particella 131, anche se il riferimento non era stato poi riportato nell'autorizzazione finale.
Il Tar aveva ritenuto che quei documenti non avessero avuto un ruolo nel procedimento autorizzativo, anche ammettendo che fossero stati effettivamente presentati agli uffici regionali. Il Cga, invece, ha giudicato insufficiente questa conclusione.
I giudici di secondo grado hanno riconosciuto che la documentazione presenta delle carenze. In particolare, non è stato possibile accertare con certezza la data in cui gli elaborati sarebbero stati depositati e acquisiti ufficialmente dalla Regione. Questo elemento, però, non sarebbe sufficiente per escludere che i documenti facessero parte del fascicolo originario.
La sentenza evidenzia infatti che gli elaborati riportavano l'adesivo originale dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente, timbrato e firmato dal responsabile. Un particolare che, secondo il Cga, deve essere preso in considerazione nella valutazione complessiva degli atti.
La mancanza di una data ufficiale di presentazione o accettazione, dunque, non può portare automaticamente a considerare quei documenti come inesistenti. È su questo passaggio che si concentra una parte importante delle motivazioni con cui il Consiglio ha rivisto la precedente decisione.
La sentenza del Cga e il principio del “più probabile che non”
A chiarire il percorso seguito dai giudici è il criterio del cosiddetto “più probabile che non”, utilizzato nel giudizio amministrativo per valutare gli elementi disponibili anche attraverso ragionamenti induttivi e probabilistici. Secondo il Cga, pur in presenza di modalità non corrette nella gestione e nella conservazione degli atti da parte degli uffici regionali, non è possibile concludere che la documentazione prodotta da Oikos fosse assente dal fascicolo fin dall'origine. Al contrario, sulla base degli elementi esaminati, risulta più probabile che gli elaborati fossero già presenti, nonostante le criticità nella loro acquisizione e conservazione.
I giudici hanno quindi ritenuto che i dubbi sulla documentazione non potessero essere risolti dando per scontata la sua estraneità al procedimento. Da qui il ribaltamento della precedente pronuncia e l'accoglimento del ricorso della società. Nella sentenza viene richiamato anche il principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazione e soggetti privati. Un riferimento che assume particolare rilievo alla luce delle criticità emerse nella gestione burocratica della documentazione.
La vicenda della discarica Oikos si intreccia, inoltre, con precedenti procedimenti penali che hanno riguardato i rapporti tra la società e alcuni esponenti dell'apparato regionale, con accuse di corruzione. I procedimenti avevano portato a condanne in primo e secondo grado, successivamente venute meno per effetto della prescrizione in Cassazione.
La nuova pronuncia del Cga riguarda, tuttavia, il profilo amministrativo delle autorizzazioni e, in particolare, la documentazione relativa alla particella 131.
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