I contributi previdenziali ed assistenziali versati dai datori di lavoro per
- addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
- addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.
sono deducibili (non detraibili) nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico.
Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità, nella dichiarazione dei redditi o 730:
- le spese deducibili vengono sottratte dal reddito lordo, prima di calcolare le tasse;
- le spese detraibili si sottraggono dall’imposta da versare calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100% ma una percentuale del 19% per le principali tipologie)
Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto vengono sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta una percentuale delle spese detraibili .
Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla parte a carico del datore di lavoro.
Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l' importo versato il 10 gennaio 2019 di competenza IV trimestre 2018, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2019 per i primi tre trimestri 2019 .
Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del modello.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.
Rigo E24
ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi. L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente, nella risoluzione n. 278/2019, questo chiarimento a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio. La risposta è stata appunto positiva.
Riepilogo della documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari |
- Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016
- Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro. |
Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia) | - Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro; - documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici. |
Detrazione spesa retribuzione badanti di persone non autosufficienti
Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.
Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.
Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. (Fisco e Tasse)
Lascia una risposta