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Contravvenzioni inviate via Pec, quando contestarle

Contravvenzioni inviate via Pec, quando contestarle

Contravvenzioni inviate via Pec, quando contestarle

ROMA – È già attiva da tempo la notifica via Pec delle multe per contravvenzioni al Codice della Strada, anche se la questione risulta ancora poco chiara a molti cittadini. Si tratta di una procedura che è diventata operativa con il decreto ministeriale del 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada, tramite posta elettronica certificata”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018.

Il provvedimento sancisce che i verbali notificati dalla Polizia stradale devono essere inviati via posta elettronica certificata all’automobilista che ne possiede una, in modo tale che egli non possa contestare la multa sostenendo di non averla ricevuta, in quanto la comunicazione via Pec ha valore di notifica a tutti gli effetti. Secondo quanto stabilito dall’articolo n.3 del suddetto decreto, infatti, “qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione l’indirizzo Pec dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo Pec del proprietario del veicolo o di altro soggetto deve essere ricercato (nel registro Ini Pec), dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso”.

Prima di avviare l’abituale procedura di notifica tramite raccomandata, le autorità devono ricorrere ai pubblici elenchi per individuare la Pec del trasgressore: l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, per il privato cittadino; il registro delle imprese Ini-Pec, per imprese e professionisti; l'Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPa), per pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi.

Una volta aperto il messaggio di notifica, sul quale deve essere riportata la dicitura obbligatoria “atto amministrativo relativo a una sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada”, dovranno essere presenti i seguenti file:
- relazione di notificazione in cui devono essere specificati la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto, l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione, l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso e l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- copia per immagini del verbale di contestazione;
- ogni altra comunicazione o informazione utile al cittadino per difendersi.

Va specificato, inoltre, che tutti i file e gli allegati alla notifica devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

Va inoltre aggiunto che, mentre le raccomandate cartacee contenenti la multa sono valide sempre e comunque, nel caso del domicilio digitale le applicazioni sono ben diverse in quanto la contravvenzione può essere considerata efficace solo in circostanze ben precise. Prima fra tutte, la multa auto notificata via Posta elettronica certificata è possibile solamente per le infrazioni al Codice della Strada accertate da un organo di polizia e non da autovelox o sistemi di rilevazione del traffico Ztl.

Qualora un “trasgressore” non ricevesse la notifica di contravvenzione via Pec, pur possedendo un indirizzo di Posta elettronica certificata valido, potrebbe quindi contestare la contravvenzione stessa, la quale potrebbe essere “stracciata”. La contestazione è possibile anche qualora la mail inviata tramite Pec non contenga tutta la documentazione obbligatoria sopra elencata. Fondamentale, però, non firmare il verbale recapitato via raccomandata.

Ma attenzione: la ricerca dell’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario di un verbale tramite il codice fiscale dell’interessato, così come suggerito dal Garante della Privacy e recepito dal ministero dell’Interno con circolare 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 2020, può essere effettuata solo se questi è un professionista e, dunque, con l’obbligo di attivazione di un domicilio digitale, ovvero imprese societarie e individuali e Pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, il Garante ha ritenuto che, nel caso di notifica a mezzo Pec di una multa alla persona titolare di una impresa individuale, iscritta al registro delle imprese, è indispensabile fare ricorso a particolari accorgimenti quando il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulti essere intestato all’interessato, persona fisica, e non all’impresa come persona giuridica, valutando il fatto che il veicolo possa essere utilizzato a titolo privato e non nell’esercizio di attività imprenditoriale.

Vi è infatti il rischio che la notifica del verbale all’indirizzo ottenuto attraverso la consultazione del registro Ini, comporti un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la Pec stessa visibile a tutto il personale dell’azienda.

Da qui la disposizione per la quale si sancisce che “in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive e indiscriminate di indirizzi Pec partendo dal codice fiscale di una persona fisica” in quanto comporterebbe una violazione delle norme relative alla riservatezza dei dati personali.

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