Quando una dichiarazione fiscale viene affidata a un professionista o a un altro soggetto abilitato, l’incarico non si esaurisce con la semplice predisposizione del modello. Esiste infatti un preciso obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, con termini e responsabilità ben definiti sia per il contribuente sia per l’intermediario.
Il riferimento normativo è l’articolo 3 del Dpr n. 322 del 22 luglio 1998 (Modalità di presentazione e obblighi di conservazione delle dichiarazioni), che al primo comma stabilisce che “1. Le dichiarazioni sono presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica” e al secondo comma prevede che “le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati”.
Chi può trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate
Principalmente, il compito della trasmissione telematica delle dichiarazioni, attraverso il servizio telematico Entratel, è affidato:
a) agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) ai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
d) ai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) agli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Questi soggetti, a norma del comma 6, rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione.
Entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, devono inoltre consegnare la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia.
I termini per la trasmissione delle dichiarazioni
Al comma 7 bis, il citato articolo 3 stabilisce che “i soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali”. A norma del comma 7-ter, “le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente”.
In sostanza, la dichiarazione deve essere trasmessa non più tardi del trentesimo giorno dalla ricezione dell’incarico di trasmissione. Anche quando l’intermediario riceve l’incarico oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, deve quindi rispettare tassativamente questo termine per evitare sanzioni per tardiva trasmissione.
Quali dichiarazioni sono interessate dalla normativa
Va sottolineato che le norme sopra citate non riguardano tutti gli adempimenti telematici, ma esclusivamente la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap e dei sostituti d’imposta. Restano invece escluse dalla normativa in parola tutti gli altri obblighi dichiarativi, come i modelli Intrastat, le Certificazioni uniche e le altre comunicazioni obbligatorie per legge.
Dichiarazioni fiscali omesse: le sanzioni per contribuente e intermediario
Quali sono, allora, le conseguenze della mancata presentazione delle dichiarazioni precedentemente citate? Va precisato innanzitutto che, in caso di incarico del contribuente a un soggetto abilitato per la presentazione della dichiarazione, l’omissione può comportare due diversi tipi di sanzioni. Si tratta di sanzioni riferite a illeciti distinti e separati: una a carico del contribuente, per la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, e un’altra a carico dell’incaricato, per non avere ottemperato all’obbligo di trasmissione affidatogli dal contribuente o cliente.
A carico del contribuente sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 1 e 5 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, in materia di imposte dirette e Imposta sul Valore aggiunto. Per l’intermediario, invece, in caso di omissione o ritardo nella trasmissione della dichiarazione per la quale ha ricevuto l’incarico di invio all’Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione prevista dall’articolo 7 bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La disposizione stabilisce che, “in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni”.
Sanzioni per l’intermediario: importi e riduzione
La norma è stata modificata dall’articolo 1, commi 33 e 34, della legge Finanziaria 2027 (legge 27 dicembre 2006 n. 296), con la previsione della sanzione da 516 a 5.165 euro per ogni dichiarazione omessa o trasmessa in ritardo. La sanzione viene irrogata dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del trasgressore. In quest’ultima ipotesi può trovare applicazione la norma di cui al comma 4 bis dell’articolo 7 del Dlgs 472/1997, secondo la quale, in caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
Il cumulo giuridico per le violazioni dell’intermediario
Resta inoltre un aspetto particolarmente rilevante sul piano sanzionatorio. Nonostante le perplessità manifestate dall’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di applicare alle violazioni dell’intermediario la norma prevista dall’articolo 12 del Dlgs 471/97, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile anche in questo caso il cumulo giuridico.
Il principio è stato affermato in diverse ordinanze della Cassazione, tra cui le n. 1892/2021, n. 26911/2021 e n. 15799 del 6 giugno 2024.
Si tratta, comunque, di violazioni che vengono sanzionate in maniera pesante, probabilmente anche in considerazione del fatto che dall’omissione o dal ritardo dell’intermediario possono derivare sanzioni di natura sostanziale anche a carico del contribuente che si è affidato al professionista.
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