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Bonus bebè e congedo paternità: le novità della Legge di Bilancio 2021

Bonus bebè e congedo paternità: le novità della Legge di Bilancio 2021

Bonus bebè e congedo paternità: le novità della Legge di Bilancio 2021

Dal rafforzamento dell'assegno unico figli alla conferma del bonus bebè, passando per l'estensione del congedo di paternità e il nuovo Fondo caregiver. Una panoramica delle principali misure previste dalla legge di Bilancio 2021, in vigore dal 1° gennaio, a sostegno delle famiglie italiane.

La Legge di Bilancio 2021 introduce novità per le famiglie e per coloro che diverranno genitori nel corso dell’anno 2021.

Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è prevista la corresponsione dell’assegno di natalità (Bonus Bebè). Tale assegno, a seguito di presentazione della domanda da parte del genitore, è erogato direttamente dall’INPS su base mensile e decorre dal mese di nascita o di adozione e fino all’anno di età del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. L’assegno non concorre alla formazione del reddito percepito nell’anno.

L’importo dell’assegno è pari a:

– 1.920 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

– 1.440 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro;

– 960 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE superiore ai 40.000 euro.

In caso di figlio nato o adottato e successivo al primo, l’importo dell’assegno si incrementa del 20%.

Inoltre, sempre per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è prevista la proroga del congedo di paternità obbligatorio pari a 10 giorni. Mentre per l’anno 2020 era previsto il riconoscimento di 7 giorni e per l’anno 2019 i giorni di congedo spettanti al padre erano 5.

Il congedo è indennizzato totalmente dall’INPS e deve essere fruito, anche in modo non continuativo, dal padre lavoratore dipendente entro 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio. Si tratta di un ulteriore ampliamento dei giorni spettanti rispetto agli anni precedenti.

Come negli anni precedenti è data la possibilità di fruire al padre di un ulteriore giorno di congedo facoltativo da godere alternativamente alla madre. In questo caso sarà decurtata una giornata di astensione obbligatoria della madre.

I giorni di congedo parentale indennizzati dall’INPS sono utili per la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Eloisa Bucolo

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