fbpx

Dl Fisco, rinnovato congedo parentale al 50%, regole, beneficiari

Dl Fisco, rinnovato congedo parentale al 50%, regole, beneficiari

Dl Fisco, rinnovato congedo parentale al 50%, regole, beneficiari

Tra le conferme del decreto fisco-lavoro, almeno nella sua ultima bozza, rientrerebbe anche il nuovo finanziamento rivolto ai congedi, al 50%, per i lavoratori con figli minori di 14 anni in quarantena o in Dad.

La misura è rivolta a tutti coloro che non possano lavorare in smartworking ea cui dovrebbe essere garantita la possibilità di congedo al 50% fino a 14 anni e di congedo non retribuito tra i 14 e i 16 anni. Nel caso di figli disabili non c’è il tetto dei 14 anni.

Viene dunque prorogata la misura, introdotta con il Covid e finanziata fino allo scorso 30 giugno.

Le regole

La bozza di disposizione prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla Asl.

Le modalità di fruzione del congedo

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario.

Congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni previste dalla bozza di norma, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

redazione

Articoli simili

Lascia una risposta

Chiusi
Chiusi

Inserisci il tuo username o il tuo indirizzo email. Riceverai via email un link per creare una nuova password.

Chiusi

Chiusi