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Fattura elettronica, un mese in più per il versamento dell’imposta di bollo

Fattura elettronica, un mese in più per il versamento dell’imposta di bollo

Fattura elettronica, un mese in più per il versamento dell’imposta di bollo

di Lidia Sicurella -

ROMA - Dal 1° gennaio 2021, è concesso un mese in più per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. È questa una delle novità contenuta nel decreto Mef del 4 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.309 del 14-12-2020.

Per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha riconfigurato le scadenze di versamento dell’imposta di bollo e ha altresì, ripensato alle modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

A differenza dei precedenti anni in cui l’imposta veniva versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre, da quest’anno si dovrà corrispondere entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre; per quanto concerne le fatture del secondo trimestre, l’imposta di bollo dovrà essere assolta entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Fatta salva quindi, l’ultima scadenza del versamento dell’imposta di bollo entro il 20 gennaio 2020, il prossimo versamento in materia dovrà essere assolto entro e non oltre il 31 maggio 2021; seguirà poi la scadenza del II trimestre 2021, prevista il 30 settembre, il III trimestre entro il 30 novembre ed il IV il 28 febbraio 2022.

Resta come per l’anno 2020 la facoltà di posticipare il versamento dei primi due trimestri entro il termine previsto del terzo trimestre qualora l’importo dovuto non superi i 250 euro o meglio, più precisamente, qualora il dovuto per il primo trimestre sia inferiore ai 250 euro in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, data che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre; qualora invece, la somma di quanto dovuto per entrambi i due trimestri, sia complessivamente inferiore ai 250 euro gli importi dovuti potranno essere versati entro il 30 novembre, termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Si sottolinea che, l'Agenzia delle Entrate, laddove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, provvede all’integrazione delle fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio. Pertanto, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione verrà messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, tramite modalità non ancora diramate dall’agenzia. Il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non siano assolti i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Nel calcolo dell’imposta dovuta, reso noto al soggetto passivo Iva, viene inclusa sia l’imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l’avvenuto assolvimento del tributo. Eccezionalmente, per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

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