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Fisco, prima rata rottamazione quater slitta da 31 luglio a 31 ottobre

Fisco, prima rata rottamazione quater slitta da 31 luglio a 31 ottobre

Fisco, prima rata rottamazione quater slitta da 31 luglio a 31 ottobre

Due mesi di tempo in più per chiedere di “archiviare” definitivamente le cartelle esattoriali con la “rottamazione-quater”. E tre mesi aggiuntivi, dal 31 luglio al 31 ottobre, i per pagare la prima rata, quindi dopo le ferie estive che di fatto vengono "tutelate" dal governo. Lo ricorda Unimpresa in un documento sulle nuove scadenze per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 con tutti i dettagli delle novità alla luce dell’annuncio dello scorso 21 aprile, da parte del ministero dell’Economia, di prorogare la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti.

Nuove scadenze per domande e pagamenti

Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate Riscossione slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2023, mentre viene differito al 30 settembre (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. In ragione di ciò verrà, con apposito provvedimento normativo, variato il calendario delle scadenze correlate al perfezionamento della definizione e delle rate.

La scadenza per il pagamento della prima o unica rata della “rottmazione-quater” slitta dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023, mentre andranno – con apposito provvedimento normativo - calendarizzate le successive, nel rispetto dello schema già previsto dalla legge di bilancio. Alla luce del dato normativo vigente, la “rottamazione quater” prevede espressamente come, fermo restando quanto previsto per lo stralcio dei carichi fino a mille euro (commi da 222 a 227), i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle somme, lo stesso potrà essere effettuato in unica soluzione (non più entro il 31 luglio 2023 ma entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; le scadenze dovranno ora essere calendarizzate con apposito provvedimento normativo). Al fine di poter valutare la propria posizione, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Alla luce del comunicato del 21 aprile 2023, il contribuente, qualora intenda aderire a tale forma di definizione, dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore dovrà indicare altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. Ai fini delle valutazioni di opportunità, ricordiamo anche che, qualora vi siano in corso giudizi aventi riguardanti i carichi ricompresi nella definizione, occorrerà indicarli e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. I giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, saranno sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Nel rispetto delle nuove scadenze, l'agente della riscossione, entro il 31 settembre 2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione. Salvo modifiche normative, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

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