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Il congedo di maternità diventa flessibile: ecco come e quando fare domanda

Il congedo di maternità diventa flessibile: ecco come e quando fare domanda

Il congedo di maternità diventa flessibile: ecco come e quando fare domanda

Per ultima la circolare INPS n. 106 dello scorso 29 settembre 2022 fornisce indicazioni sulla possibilità di posticipare il congedo di maternità che tradizionalmente decorre dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza a tre mesi dopo il parto (complessivamente cinque mesi).

Le disposizioni degli ultimi anni (principalmente il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) hanno consentito alle lavoratrici dipendenti del settore privato e alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’INPS, di cui alla legge 335 del 1995, di posticipare il congedo di maternità in argomento a un mese prima della presunta del parto e quattro mesi dopo la data effettiva del parto o cinque mesi dopo il parto.Flessibilità del congedo di maternità: come fare domanda

Le lavoratrici che intendono fruire della presente flessibilità del congedo di maternità devono presentare, nel corso del settimo mese di gravidanza, istanza per via telematica all’INPS e datore di lavoro o committente.

La lavoratrice deve indicare i giorni di flessibilità dei quali intende fruire. L’istanza presentata al datore di lavoro deve essere corredata dal certificato medico rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (se quest’ultimo è presente)

Serve che i documenti attestino che tale opzione (il posticipo del congedo di maternità) non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali sanitari cureranno di trasmettere la certificazione rilasciata alla gestante all’INPS attraverso lo specifico canale telematici.

I controlli dell’Inps

L’INPS effettua controlli in merito al diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità in esame. In caso di percezione esclusiva dopo il parto verifica:

  • 1) che la data di inizio del congedo di maternità comunicata dalla lavoratrice coincida con la data presunta del parto o con la data effettiva del parto. O, qualora non coincida con nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all’interno del periodo di ante-partum, da cui decorrono i cinque mesi di congedo di maternità;
  • 2) l’assenza di un periodo di malattia nel periodo tra l’inizio dell’ottavo mese di gestazione e la data di inizio del congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto;
  • 3) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • 4) nessun provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli;
  • 5) l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità fruiti esclusivamente dopo l’evento del parto al fine del riconoscimento dell’indennità.

redazione

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