Per ultima la circolare INPS n. 106 dello scorso 29 settembre 2022 fornisce indicazioni sulla possibilità di posticipare il congedo di maternità che tradizionalmente decorre dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza a tre mesi dopo il parto (complessivamente cinque mesi).
Le disposizioni degli ultimi anni (principalmente il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) hanno consentito alle lavoratrici dipendenti del settore privato e alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’INPS, di cui alla legge 335 del 1995, di posticipare il congedo di maternità in argomento a un mese prima della presunta del parto e quattro mesi dopo la data effettiva del parto o cinque mesi dopo il parto.Flessibilità del congedo di maternità: come fare domanda
Le lavoratrici che intendono fruire della presente flessibilità del congedo di maternità devono presentare, nel corso del settimo mese di gravidanza, istanza per via telematica all’INPS e datore di lavoro o committente.
La lavoratrice deve indicare i giorni di flessibilità dei quali intende fruire. L’istanza presentata al datore di lavoro deve essere corredata dal certificato medico rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (se quest’ultimo è presente)
Serve che i documenti attestino che tale opzione (il posticipo del congedo di maternità) non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali sanitari cureranno di trasmettere la certificazione rilasciata alla gestante all’INPS attraverso lo specifico canale telematici.
I controlli dell’Inps
L’INPS effettua controlli in merito al diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità in esame. In caso di percezione esclusiva dopo il parto verifica:
- 1) che la data di inizio del congedo di maternità comunicata dalla lavoratrice coincida con la data presunta del parto o con la data effettiva del parto. O, qualora non coincida con nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all’interno del periodo di ante-partum, da cui decorrono i cinque mesi di congedo di maternità;
- 2) l’assenza di un periodo di malattia nel periodo tra l’inizio dell’ottavo mese di gestazione e la data di inizio del congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto;
- 3) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- 4) nessun provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli;
- 5) l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità fruiti esclusivamente dopo l’evento del parto al fine del riconoscimento dell’indennità.
Lascia una risposta