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Agevolazioni auto: tutte le opportunità per persone con disabilità

Agevolazioni auto: tutte le opportunità per persone con disabilità

Agevolazioni auto: tutte le opportunità per persone con disabilità

Per le persone con disabilità e i loro familiari la normativa tributaria mostra particolare attenzione, riservando loro numerose agevolazioni fiscali

Tra queste, quelle relative all’acquisto di veicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici.

In cosa consiste l'agevolazione auto?

Le agevolazioni fiscali riservate alle persone disabili, per il settore auto, sono:

  1.  detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto o la riparazione  straordinaria dei mezzi di locomozione, usati o nuovi,  il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo. La detrazione  agevolata spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto
  2. Iva agevolata al 4% sull’acquisto  spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. Tale agevolazione è applicabile  per l'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. 
    Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc (anche se destinati al trasporto dei disabili
  3. esenzione dal bollo auto Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi. L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati(enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
  4. esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Chi ne ha diritto?

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Per quanto riguarda le agevolazioni per il settore auto hanno diritto alle agevolazioni:

  1. non vedenti
    colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
  2. sordi
    secondo la legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.
  3. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl)
  4. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.)
  5. disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato al l’adattamento del veicolo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali tipi di veicoli rientrano nelle agevolazioni?

Nella guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che sintetizza tutte le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, vengono definite all'interno di una tabella anche le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le detrazioni (riportata QUI).

  • AUTOVETTURE (*)
    Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
  • AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO (*)
    Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
  • AUTOVEICOLI SPECIFICI (*) Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
  • AUTOCARAVAN (*) (**) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
  • MOTOCARROZZETTE Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
  • MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
  • MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

  •  MINICAR
    Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.
  • VEICOLI ELETTRICI
    Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.
  •  VEICOLI IBRIDI
    La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.

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