La Corte di Cassazione dà ragione all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’ordinanza n. 24093 del 30 ottobre 2020, con cui ha stabilito che il termine di decadenza, fissato in otto anni, per gli accertamenti inerenti ai crediti inesistenti, viene prorogato pure ai cosiddetti crediti non spettanti.
La pronuncia della Suprema Corte perviene a seguito dell’impugnazione dell’atto di recupero di un credito di imposta da parte di un contribuente che contestava il grande ritardo nella notifica del provvedimento, ben oltre la decadenza dello stesso.
Il contribuente aveva rilevato che il termine ultimo della comunicazione sarebbe dovuto essere il 31 dicembre del quarto anno successivo all’emissione dell’atto, mentre l' Agenzia delle Entrate richiamava la regola prevista dall’articolo 27 nei commi 16 e 17 (Dl 185/2008), la quale stabiliva un termine di decorrenza di otto anni per gli atti di recupero crediti.
La Cassazione ha chiarito una volta per tutte che la norma degli otto anni per il recupero di crediti non vuole distinguere i crediti inesistenti da quelli non spettanti, equiparando le due tipologie di credito e abbattendo definitivamente la forte contraddizione nell’ordinamento.
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