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Fattura elettronica, da luglio obbligatoria per Partite Iva forfettarie: come evitare le sanzioni

Luglio è un mese che per i forfettari segna l’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria e il passaggio a una gestione digitale dei documenti fiscali.

Attraverso questo obbligo, a partire dal 1 luglio 2022, è chiamata a mettersi in regola la vasta platea di Partite IVA che nel 2021 ha dichiarato redditi da 25mila a 65mila euro, mentre per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 25mila euro l’obbligo, è posticipato al primo gennaio 2024.

Cosa serve per la fatturazione elettronica

Per emettere e ricevere fatture in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio Sdi gestito dall’Agenzia delle Entrate servono un pc, tablet o smartphone e un software che permetta la generazione o la conversione della fattura nel formato richiesto.

L’Agenzia offre sul suo sito una serie di servizi gratuiti per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture. In alternativa ci si può dotare di uno dei tanti software gratuiti o a pagamento. E, non ultimo, c’è anche l’opzione di rivolgersi al commercialista.

Dotarsi di un software di fatturazione elettronica pronto all’uso è la strada più semplice ed efficace per mettersi in regola ed evitare le sanzioni, in modo da poter inviare le “e-fatture” a norma di legge e permettendo una gestione del proprio business completamente digitale.

Forfettari: cosa cambia da luglio 2022

Con l’estensione della fatturazione elettronica obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario, tutti i soggetti coinvolti dovranno necessariamente generare, trasmettere, ricevere e registrare le fatture in formato elettronico XML (Extensible Markup Language) utilizzando il Sistema di Interscambio SdI.

La numerazione delle fatture

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta variazioni nella numerazione, né nell’obbligo di tenuta di registri sezionali e come già chiarito dall’agenzia delle Entrate la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura. Alla prima fattura da emettere a partire da domani, 1 luglio, potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo.

Le fatture elettroniche vanno conservate?

Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente, per conservazione non si intende semplice memorizzazione su Pc del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale che garantisce, negli anni, di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.

ttenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispettivi”, rende disponibile un servizio di conservazione gratuita che potrebbe essere utile soprattutto per quei contribuenti che non hanno un numero elevato di documenti da conservare.

L’imposta di bollo rimane

Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronica. Nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto con modalità elettronica e poi provvedere al versamento sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate.

Dal 1° luglio 2022 anche i forfettari sono tenuti a:

  • emettere le fatture in formato XML verso la Pubblica Amministrazione, gli operatori IVA (B2B) e i consumatori finali (B2C);
  • ricevere le fatture in formato XML dalla PA e dagli operatori IVA (B2B);
  • conservare le fatture in formato digitale, rispettando le procedure informatiche stabilite dalla normativa vigente.

Tolleranza per il primo trimestre

Per il primo trimestre è prevista una fase transitoria caratterizzata da una parziale tolleranza, infatti dall’1 luglio al 30 settembre 2022 le sanzioni non saranno applicate ai forfettari se la fattura elettronica sarà emessa oltre 12 giorni dall’operazione ma entro il mese successivo.

Quando non scattano le sanzioni per i forfettari, i casi

E’ opportuno ricordare che nel terzo periodo d’imposta (da luglio a settembre), le sanzioni non vengono applicate, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Poi scatteranno anche per i forfettari le sanzioni già previste per la tardiva oppure omessa fatturazione elettronica, che ammontano a un minimo di 500 euro.

Le sanzioni

Le sanzioni per chi è obbligato alla fatturazione elettronica e non la emette nei tempi stabiliti, dunque, si applicheranno in misura piena anche ai forfettari a partire dalla fine del terzo periodo d’imposta e prevedono:

  • multa di importo che varia dal 90 al 180% dell’IVA in fattura, prevedendo una sanzione minima di 500 euro;
  • ammenda di importo compreso tra 250 e 2.000 euro nel caso in cui la violazione non incida ai fini della determinazione dei redditi;
  • ammenda variabile dal 5 al 10% dei corrispettivi non registrati (considerando un minimo di 500 euro), inerenti a operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA e Reverse Charge.

redazione

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