ROMA - Come si ricorderà, con l’articolo 124 del Decreto “Rilancio”, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, il Legislatore italiano, conformandosi alle disposizioni dell’Unione europea, nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta (5%) per la cessione di mascherine protettive e di altri prodotti di protezione anti Covid, (Tabella A, parte II-bis, punto 1-ter.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), ha previsto pure un esonero dall’Iva di tali prodotti, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte (quindi senza applicazione del pro-rata), ma solo fino al 31 dicembre 2020.
In pratica, dallo scorso 19 maggio e fino alla fine di quest’anno, al posto dell’aliquota del 5%, a norma del secondo comma dell’articolo n. 124 del citato Decreto Legge 34/2020, si applicherà l’aliquota zero.
Tra i prodotti attualmente ad aliquota zero, oltre alle mascherine protettive (quelle chirurgiche, le Ffp2 e Ffp3), ci sono anche i ventilatori polmonari, i detergenti disinfettanti per le mani, gli strumenti per la diagnosi del Covid-19 ed i tamponi.
Recentemente, però, la Commissione Europea, lavorando d’anticipo, ha ritenuto di potere consentire ai Paesi membri non solo di prorogare il cennato regime di esenzione Iva fino a tutto il mese di aprile 2021, ma ha ritenuto di poterlo estendere (in aggiunta ai prodotti precedentemente cennati) anche ai vaccini (evidentemente quando saranno disponibili) ed ai test Covid-19.
I test, infatti, non rientrerebbero tra i prodotti in esenzione.
Le anzidette nuove esenzioni, comunque, si applicheranno solo dopo che saranno concordate con i Paesi membri e solo fino a quando l’Organizzazione Mondiale della sanità non avrà decretato la fine della pandemia.
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