Dal 2022, apposite leggi hanno ridotto la misura delle ritenute previdenziali per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici. Da ultimo il cosiddetto “Decreto lavoro” ha introdotto nuove percentuali di riduzioni in base alla misura della retribuzione mensile percepita dal singolo lavoratore dipendente. L’INPS fornisce istruzioni operative sull’applicazione dei detti esoneri con il messaggio n. 1932 dello corso 24 maggio 2023.
Esaminiamo nel dettaglio le caratteristiche dell’esonero in argomento.
Come funziona la riduzione contributiva
In aggiunta all’esonero parziale del 2% o del 3% a seconda della misura della retribuzione mensile percepita dal singolo lavoratore dipendente prevista dalla norma sul taglio del cuneo fiscale (art. 1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n.197 – cosiddetta “legge di bilancio 2023”) il citato “decreto lavoro” aggiunge una ulteriore riduzione dei contributi per IVS a carico degli stessi lavoratori dipendenti pari al 4% da calcolarsi sulla retribuzione mensile del periodo da luglio a dicembre 2023, esclusa la tredicesima mensilità, tanto se è corrisposta in unica soluzione nel mese di dicembre o in altro mese (nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel suddetto periodo di vigenza della nuova riduzione contributiva) quanto se è corrisposta a ratei assieme alla retribuzione mensile (come nel settore dell’edilizia).
La nuova deduzione del 4% è calcolata come la precedente riduzione del 2% o del 3% come segue:
- scontribu
Sulla tredicesima mensilità si calcola soltanto la riduzione del 2%, se la stessa mensilità è superiore a 1.923 euro ma non eccede gli 2.692 euro, mentre se la stessa mensilità non eccede i 1.923 euro si calcola la riduzione del 3%.
Nel caso che la stessa tredicesima mensilità venga corrisposta per ratei con la retribuzione mensile si calcolerà una riduzione del 2% se il detto rateo è superiore ad € 160 (pari ad € 1.923 : 12) ma non supera gli € 224 (pari a .2.692 : 12); mentre se lo stesso rateo è uguale o inferiore ad € 160 si calcolerà una riduzione del 3%.
Come indicare nelle denunce mensili l’esonero parziale di contribuzione
La riduzione contributiva in esame va indicata nei flussi UniEmens che il datore di lavoro trasmette all’INPS come segue:
esonero in misura del 6%:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
esonero in misura del 7%:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
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