Cos'è il reddito di emergenza?
Il Reddito di emergenza è una misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Viene riconosciuto per un valore da 1.200 a 2.400 euro, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.
Quali le novità per chi ha terminato la disoccupazione?
Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro (comma2). In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.
Chi può ottenere il Reddito di Emergenza?
L’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:
- Ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei seguenti requisiti previsti.
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- Residenza Italiana: il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.
- Reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.
- Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.
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2. A coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.
Come e quando presentare domanda?
Saranno ammesse le domande presentate online dal 7 al 30 aprile 2021 La domanda potrà essere trasmessa mediante le seguenti modalità:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
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