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Covid e sospensione obbligo assunzione dipendenti con disabilità

Covid e sospensione obbligo assunzione dipendenti con disabilità

Covid e sospensione obbligo assunzione dipendenti con disabilità

di Dario Raffaele - I datori di lavoro che usufruisco di CIGO, CIGiD, FIS, FFSB, sono esonerati dall’obbligo di assumere dipendenti con disabilità La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21 dicembre 2020, che integra la circolare dello stesso Ministero n. 22 del 24 settembre 2014, dispone l’esenzione dall’obbligo di assunzione di dipendenti con disabilità (istituto disciplinato dall’art. 3, comma 5, della legge 68/1999) in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia, per le imprese che fruiscono della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), della cassa integrazione guadagni in deroga (CIGiD), del fondo integrazione salariale (FIS) e dei fondi di solidarietà bilaterale (FFSB). Tra le imprese destinatarie dell’esonero detto sopra occorre includere quelle che fruiscono della cassa integrazione straordinaria (CIGS), individuati come destinatari di analogo esonero della citata circolare del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21 dicembre 2020. È opportuno dire che, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che ha riformato gli ammortizzatori sociali, le causali di intervento della CIGS risultano oggi essere:
  1. la riorganizzazione aziendale;
  2. la crisi aziendale, ad esclusione dal 1° gennaio 2016, della cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  3. il contratto di solidarietà.
QUALI IMPRESE POSSONO FRUIRE DELL’ESONERO Fruiscono dell’esonero detto sopra le imprese:
  • che versino in condizioni di crisi aziendali;
  • in ristrutturazione;
  • in ristrutturazione;
  • in riconversione;
  • sotto procedure concorsuali tali a determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 223/1991);
  • che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva (ex art. 1 del decreto legge 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla legge 763/1994);
  • che hanno attuato procedure di mobilità (previste dagli artt. 4 e 24 della legge 223/1991).
L’esenzione in discorso, nel tempo, è stata estesa ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, in particolare, è stata riconosciuta nei casi di:
  • ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 (risposta ad interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009);
  • imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 22 gennaio 2010);
  • ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (interpello n. 10/2012);
  • ricorso al contratto di solidarietà di cui all’art. 5 della legge 236/1993 (risposta ad interpello n. 10/2012);
  • nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi ed  ttiva procedure di incentivo all’esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012 (circolare circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22 del 24 settembre 2014).
PERIODO DELL’ESONERO L’obbligo di cui qui si dice rimane sospeso per tutto il periodo di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa ed al numero delle ore integrate per singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per emergenza da COVID-19. Salvatore Freni

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