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Occorre secretare l'Informazione di garanzia

Occorre secretare l'Informazione di garanzia

Occorre secretare l’Informazione di garanzia

L’art. 369 del Codice di procedura penale statuisce, sotto la denominazione, Informazione di garanzia, che una persona, eventualmente sottoposta a indagini, debba riceverne notizia in modo che possa difendersi.
Si tratta, dunque, della tutela del cittadino e del suo diritto costituzionale a potersi difendere, ovviamente assistito da un difensore di fiducia e, ove manchi, da un difensore d’ufficio, nominato ad hoc.
Non si sa bene per quale ragione, ovvero si capisce perfettamente, l’Informazione di garanzia è stata impropriamente ribattezzata da giornalisti ignoranti Avviso di garanzia, che automaticamente il tritacarne mediatico ha trasformato in Avviso di colpevolezza.
Si tratta di una enorme distorsione ed un dispregio nei confronti di chi, sottoposto ad una eventuale indagine, si trova di botto ad essere indicato come presunto colpevole, anziché come presunto innocente come tassativamente prevede l’articolo 27 della Costituzione: l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Vogliamo ricordare anche l’art. 25 della Costituzione, secondo il quale: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Non da giurista, osservo che molti cittadini vengono accusati di reati non previsti dal Codice penale, sol perché la giurisprudenza, autorevolmente confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni riunite, ha stabilito che congiungendo diversi articoli, ne può scaturire un reato non previsto dal Codice penale, in base al quale vi sono state sentenze di condanna.
L’art. 329 c.p.p., Obbligo del segreto, è un’altra norma che intende tutelare il cittadino, ma piena di se e ma, con la conseguenza che spesso diventa il segreto di pulcinella. Ci chiediamo come mai tanti giornalisti sappiano del supposto invio di un’Informazione di garanzia a un tizio che, spesso, è persona nota nello scenario nazionale o locale, prima ancora che tale informazione sia stata notificata.
I giornalisti devono riportare i fatti, quando è consentito, ma riportare la notizia di un’Informazione di garanzia, senza che essa sia portata a conoscenza della persona interessata, è contrario alla Carta dei doveri del giornalista, inserito nel Testo unico  del 27 gennaio 2016.

Vi è quindi una interlocuzione fra Procure e giornalisti di giudiziaria, che ha snaturato l’intendimento del legislatore quando ha approvato i due citati articoli del c.p.p.: il 329 e il 369.
Sulla materia, vi è una grande speculazione, politica e dell’informazione, perché l’Informazione di garanzia viene usata come un randello contro i nemici di questo o di quello, un randello rappresentato dal tritacarne mediatico, per cui chi dovesse esserci infilato dentro si trova sovente fortemente danneggiato nella propria reputazione e nella propria dignità per il rovesciamento della situazione: chi dovrebbe essere garantito si trova improvvisamente il dito contro che lo indica come presunto colpevole, come prima si scriveva, e non come presunto innocente.
È vero che, alla fine di un periodo  non sempre breve, la persona indagata, avendo dimostrato la propria estraneità ai fatti indicati nelle ipotesi di accusa, potrà fare causa allo Stato, ottenendone un risarcimento, ma non c’è risarcimento bastevole ad atti contro la dignità della persona umana.

Il legislatore dovrebbe mettere rimedio a questa anomalia così grave, perpetrata contro cittadini e conseguente, ripetiamo, al ribaltamento dell’obiettivo che si pone l’art. 369 c.p.p.
Il rimedio consisterebbe nell’obbligo normativo di secretare l’Informazione di garanzia, che potrebbe essere nota all’opinione pubblica solo dal momento in cui si svolge l’udienza preliminare davanti al giudice, che dovrebbe valutare se le ipotesi accusatorie sono fondate o no, con la conseguenza di prosciogliere l’indagato, diventato imputato, ovvero di sottoporlo al giudizio del Tribunale ordinario.
Il recentissimo caso dell’Informazione di garanzia, che dovrebbe essere stata notificata al ministro dello Sport, Luca Lotti, di cui egli non era a conoscenza, è emblematico, perché così si attenta alla reputazione di un ministro prima ancora che possano prendere corpo le ipotesi di reato.
Questo è inaccettabile; si auspica che il Parlamento ponga rimedio alla distorsione indicata, secretando l’Informazione di garanzia.

Carlo Alberto Tregua

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