Sono numerosi gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per le lavoratrici che diventano madri durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Tra i diritti della neo-mamma previsti dalla legge esiste la possibilità di fruire di particolari permessi dopo la fine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo complessivo di 5 mesi
Ma cos'è e quanto dura il congedo parentale?
Terminato il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è possibile fruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro detto congedo parentale o maternità facoltativa.Tale diritto spetta a entrambi i genitori e può essere fruito sia continuativamente che in maniera frazionata, anche ad ore.
Il congedo obbligatorio di maternità può essere fruito:
- tre mesi prima della data presunta del parto e 2 mesi dopo la nascita del bambino;
- un mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo la nascita del bambino;
- 5 mesi, tutti collocati dopo il parto.
Il congedo parentale può essere fruito dalla lavoratrice e dal lavoratore neo-genitori per un periodo massimo di 10 mesi, considerato cumulativamente per entrambi i genitori, a partire dalla fine del periodo di astensione obbligatoria di maternità e fino al compimento di 12 anni di vita da parte del bambino. In caso di adozione o affidamento, i 12 anni decorrono dalla data di ingresso del minore nella famiglia.
In particolare, la possibilità di prendere la maternità facoltativa spetta:
- alla madre lavoratrice subordinata, per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi;
- al padre lavoratore subordinato, per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi;
- al genitore solo, per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi.
In caso di parto gemellare, adozione o affidamento plurimi il diritto alla maternità facoltativa spetta per ogni bambino.
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