Con la circolare n. 2/E dello scorso 27 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate fornisce le disposizioni per fruire delle agevolazione previste dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 166 e seguenti della legge 29 dicembre 2022) al fine di agevolare i contribuenti in difetto nei confronti del fisco e di deflazionare il contenzioso tributari. Di seguito si illustrano relative disposizioni.
Chiusura delle pendenze tributari
A domanda, da parte del contribuente interessato o da chi lo rappresenta (in caso di contribuente deceduto) da presentarsi alla competente Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 telematicamente – anche senza la necessità di inserire credenziali di accesso – utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it,l’interessato potrà accedere alla chiusura agevolata delle seguenti pendenze con l’Agenzia delle entrate.
Quali pendenze possono fruire dell’agevolazione e quali no
Possono accedere alla presente agevolazione le seguenti fattispecie di inadempienze:
- le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (quali presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente) che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022,;
- i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate quali: (RPeF, IRAP, IVA e le addizionali provinciali e regionali all’IRpeF), le violazioni diverse da quelle definibili ai come detto negli altri punti riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.
Non possono fruire della presente agevolazione le seguenti irregolarità:
- gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emesse nell’ambito della collaborazione volontaria;
- i contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- le violazioni di cui al punto 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.
Le controversie concernenti anche solo in parte:
- a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Quanto e come versare il dovuto
Le irregolarità elencate sopra possono essere regolarizzate come segue:
quelle di cui al punto 1 mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Quelle di cui al punto 2 possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute nella misura suddetta può’ essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione in argomento è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni dei controlli formali.
Infine occorre dire che i debiti fiscali affidati all’agente della riscossione fino a 1.000 euro inerenti al periodo dal 2000 al 2015 sono cancellati e i debiti relativi al periodo dal 1° gennaio 2.000 al 30 giugno 2022 si possono definire a condizioni agevolate.
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