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Famiglie, smart working, bonus baby-sitter e congedi con il decreto Sostegni

Famiglie, smart working, bonus baby-sitter e congedi con il decreto Sostegni

Famiglie, smart working, bonus baby-sitter e congedi con il decreto Sostegni

Il governo ha approvato il decreto Sostegni. Ecco cosa cambia per le famiglie e i genitori che lavorano.

Approvati i congedi familiari straordinari e riguardano i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che hanno figli conviventi e con meno di 14 anni in dad. Gli indennizzi sono pari al 50% della retribuzione. È possibile richiede il congedo anche per chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma in questo caso senza retribuzione. Per il genitore che resta a casa c’è il divieto di licenziamento e la conservazione del posto di lavoro.

Nel decreto viene stabilito che tutti i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, hanno diritto a chiedere lo smart working per rimanere a casa con una retribuzione piena. Nello specifico, ha diritto a richiedere lo smart working ogni lavoratore dipendente (in alternativa all’altro genitore) con figlio convivente minore di 16 anni (prima era fino a 14 anni), fino al 30 giugno 2021.

Il bonus baby sitter è stato reintrodotto per i genitori che hanno figli in didattica a distanza, ma solo per determinate categorie di lavoratori.

I destinatari di questa misura sono: i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps; i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps; il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica; i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Per l’acquisto di servizi di servizi di baby-sitting il limite massimo complessivo è di 100 euro settimanali. Il bonus può essere richiesto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da Covid del figlio o alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl.

redazione

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